Poiché molto spesso c'è un po' di confusione nel riconoscere le differenze tra le varie classificazioni degli oli, propongo stralcio dell'allegato al Reg. CEE n. 136/1966 di cui all'articolo 35.
OLI DI OLIVA VERGINI
Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni che non causano alterazione dell'olio, che non hanno subito alcun trattamento diverso da lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coaduivante ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela di oli di altra natura.
Con il Reg.CEE 1531/2001 sono state fissate le descrizioni e relative definizioni degli oli di oliva e di sansa di oliva in vigore dal 1 Novembre 2003:
OLI D’OLIVA VERGINI
Ottenuti dalla sola spremitura delle olive. Oli ottenuti dal frutto dell’olivo
soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni
che non causano alterazioni dell’olio e che non hanno subito alcun
trattamento diverso dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e dalla
filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad
azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi
miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e denominazioni che seguono:
- Olio extra vergine di oliva, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
- Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al
massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria;
- Olio d’oliva vergine lampante, la cui acidità libera, espressa in acido
oleico è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine con un tenore
di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine diverso dall’olio lampante e
olio d’oliva raffinato, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico,
non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante
processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio d’oliva lampante, e avente
le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore
di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva
vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso
in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria.
Fonte: PRASSI OPERATIVE PER LA PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CON MENZIONE IN ETICHETTA “ESTRATTO A FREDDO”
A cura di
Massimo Mencuccini e Maurizio Patumi
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
Sezione di Olivicoltura di Perugia
Giulio Scatolini
OLI DI OLIVA VERGINI
Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni che non causano alterazione dell'olio, che non hanno subito alcun trattamento diverso da lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coaduivante ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela di oli di altra natura.
Con il Reg.CEE 1531/2001 sono state fissate le descrizioni e relative definizioni degli oli di oliva e di sansa di oliva in vigore dal 1 Novembre 2003:
OLI D’OLIVA VERGINI
Ottenuti dalla sola spremitura delle olive. Oli ottenuti dal frutto dell’olivo
soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni
che non causano alterazioni dell’olio e che non hanno subito alcun
trattamento diverso dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e dalla
filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad
azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi
miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e denominazioni che seguono:
- Olio extra vergine di oliva, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
- Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al
massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria;
- Olio d’oliva vergine lampante, la cui acidità libera, espressa in acido
oleico è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine con un tenore
di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine diverso dall’olio lampante e
olio d’oliva raffinato, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico,
non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante
processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio d’oliva lampante, e avente
le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore
di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva
vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso
in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria.
Fonte: PRASSI OPERATIVE PER LA PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CON MENZIONE IN ETICHETTA “ESTRATTO A FREDDO”
A cura di
Massimo Mencuccini e Maurizio Patumi
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
Sezione di Olivicoltura di Perugia
Giulio Scatolini
Comments
Post a Comment